Il danno stradale da insidia e trabocchetto
November 6, 2024Si intende l’obbligo, a carico di uno dei due coniugi, a seguito della pronuncia di divorzio, di corrispondere all’altro, a cadenza periodica, un contributo economico.
Non viene previsto in automatico, ma occorre che il coniuge a favore del quale viene disposto, non abbia mezzi economici adeguati.
E’ cosa diversa dall’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, che presuppone ancora l’esistenza di un rapporto matrimoniale e deve garantire al coniuge lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio.
L’importo va quantificato tenendo conto della sua situazione assistenziale, cempensativa e perequativa.
Occorre pertanto procedere con una verifica in concreto sulla situazioone economica del richiedente.
Spetta dal momento del passaggio in giudicato dellla sentenza di divorzio.
E’ possibile anche che l’assegno divorzile venga gestito in una unica soluzione, quindi con il pagamento di una somma una tantum.