
L’affidamento esclusivo dei figli
June 16, 2025Ai sensi dell’art. 1168 c.c., chi viene spogliato del possesso di un bene in modo violento e clandestino, può chiederne in giudizio la restituzione.
L’azione è esercitabile entro un anno dall’avvenuto spoglio.
Tale azione è concessa anche in caso di detenzione, tranne se per servizio o ospitalità.
Il possesso tutelabile non necessita di un titolo che lo renda legittimo.
Le azioni a tutela del possesso sono chiamate possessorie e non presuppongono la prova del possesso e sono pertanto più snelle rispetto alle azioni petitorie (che vertono a dimostrare il diritto di proprietà o altri diritti reali).
L’azione è esperibile anche con il proprietario che abbia cercato di farsi giustizia da solo riappropriandosi del suo bene.
L’autotutela non è infatti mai consentita.
Si pensi al locatore di un immobile che voglia liberarlo per finita locazione: occorre procedere con l’azione di sfratto per finita locazione, non è possibile agire con azioni quali il cambio della serratura.