
L’ipoteca sulla casa
February 26, 2025
Patto di non concorrenza
April 30, 2025Reato punito dall’art. 612 c.p.
Consiste nell’attuazione di condotte persecutorie tali da influenzare negativamente le abitudini di vita della vittima, generando nella stessa un grave stato di ansia ne paura.
Il legislatore ha deciso di dare una disciplina a parte a questo reato che fino al 2009 veniva inquadrato in reati meno gravi quali minaccia, violenza eccetera.
Il delitto è punito a querela della persona offesa, con termine di proposizione di sei mesi.
Il soggetto passivo è la vittima, ma anche chi è legato alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti).
Il bene giuridico protetto è la libertà morale della persona, oltre alla incolumità individuale e alla salute.
Come elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia.