L’amministratore di sostegno
February 5, 2024Modifica delle condizioni di separazione
February 20, 2024Trattasi dell’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).
Un contratto può essere tipico, se previsto dalla normativa, o atipico, quindi non previsto, purchè persegua interessi meritevoli di tutela per il nostro ordinamento.
Gli elementi essenziali del contratto sono:
- Accordo;
- Causa;
- Oggetto;
- Forma, se richiesta scritta a pena di nullità.
Gli elementi accessori sono meramente eventuali.
Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Una volta concluso, il contratto ha forza di legge tra le parti e potrà essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause specifiche ammesse dalla legge.
Tra queste figura il recesso, cioè il diritto di una parte di svincolarsi unilateralmente dal contratto.
Una volta che il contratto è concluso, le prestazioni previste vanno eseguite.
La parte che non lo fa è considerata inadempiente e l’altro contraente può scegliere di chiedere l’adempimento o la risoluzione contrattuale, in entrambi i casi oltre al risarcimento del danno.